Nel primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "per almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "per gli esami di idoneita' ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista e' comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art8 · fonte su Normattiva