I punteggi, stabiliti dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue: "libera docenza nella disciplina relativa al posto messo a concorso: punti 3; libera docenza in disciplina affine: punti 1,50; libera docenza in altra disciplina: punti 0,75". Il penultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".

Testo vigente dal 19 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-18;148~art29 · fonte su Normattiva