L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente: "Art. 74 - (Tirocinio pratico ad assistente). - Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina. La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia e' di un anno".
Testo vigente dal 19 maggio 1975
