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I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, gia' prorogati dall'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n. 368, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1964, salvo quanto e' disposto nell'articolo successivo. Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma e sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva. La data del 31 dicembre 1960, prevista nel terzo comma dell'art. 1 della legge 1 maggio 1955, n. 368, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1964.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-21;1521~art1 · fonte del testo