Articolo abrogato dalla l. 18 dicembre 1962, n. 1716.
Abrogato dal 30 dicembre 1962
Articolo abrogato dalla l. 18 dicembre 1962, n. 1716.
Abrogato dal 30 dicembre 1962
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1960 al 30 dicembre 1962. 71 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, prorogato ai sensi dell'art. 7 della legge 1° maggio 1955, n. 368, e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 il locatore e' tenuto a corrispondere al conduttore un indennizzo pari a diciotto mensilita' dell'ultimo canone di locazione detratte, in ogni caso, le mensilita' relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 DICEMBRE 1962, N. 1716
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-12-21;1521~art4 · fonte del testo