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Il secondo comma dell'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, prorogato ai sensi dell'art. 7 della legge 1° maggio 1955, n. 368, e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 il locatore e' tenuto a corrispondere al conduttore un indennizzo pari a diciotto mensilita' dell'ultimo canone di locazione detratte, in ogni caso, le mensilita' relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1960 al 30 dicembre 1962
