Art. 2 — Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale
Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtu' di incarico conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 1.
Testo vigente dal 28 maggio 1985
