[1]Le istanze per la registrazione di un atto, previste all'art.104 della legge, devono essere redatte su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo. E' altresi' dovuta la tassa di concessione governativa di lire 20 per ogni registrazione.

[2]La ricevuta del pagamento della suddetta tassa di concessione governativa deve essere unita all'istanza.

Testo vigente dal 5 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-06;95~art3 · fonte del testo