[1]Qualsiasi dichiarazione presentata all'Ufficio indicato nell'articolo precedente, in ordine alla riserva di diritti su dischi fonografici o apparecchi analoghi, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi, prevista, rispettivamente, agli articoli 77,92 secondo comma, e 99 della legge, deve essere redatta su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo.

[2]La riserva dei diritti previsti nei predetti articoli della legge e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 10 per ogni disco o apparecchio, fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico. Tuttavia nel caso di dichiarazione contenente come oggetto della riserva, piu' di un disco o apparecchio o piu' di una fotografia riproducenti una unica opera, in tassa di lire 10 e' dovuta per uno o piu' dischi, apparecchi o fotografie o progetti, fino ad un massimo ai cinque.

[3]La dichiarazione deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento della tassa suddetta.

Testo vigente dal 5 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-06;95~art2 · fonte del testo