[1]Per prendere visione del registro pubblico generale, previsto dall'art. 143 della legge, e dei relativi documenti, come pure per il rilascio dei certificati, estratti e copie deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 10. Ogni domanda redatta su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo, deve essere accompagnata dalla ricevuta della tassa suddetta. Qualora l' istanza richieda il rilascio di certificati, copie, od estratti, deve altresi' essere allegato un foglio di carta da bollo in bianco da lire 4.

[2]Per le ricerche da effettuarsi dall'Ufficio sul registro pubblico generale, deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 50. La relativa istanza, da redigersi in carta da bollo da lire 6, deve essere accompagnata dalla ricevuta dell'effettuato pagamento della tassa suddetta.

Testo vigente dal 5 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-06;95~art4 · fonte del testo