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[1]Chiunque senza la prescritta concessione serve, con autoveicoli propri o di altri, con offerta al pubblico, determinate vie di traffico, gia' servite da servizio pubblico di linea concesso a sensi del presente titolo, con destinazioni fisse e con una certa continuita' e periodicita', compie servizio abusivo di linea.
[2]Il contravventore e' punito a norma dell'art. 20, lettera I), del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2383, nonche' con il ritiro della licenza di circolazione dell'autoveicolo in servizio al momento della contestata contravvenzione.
[3]Il ritiro della licenza di circolazione e' ordinato dal Prefetto, udita l'Intendenza di finanza ed il Circolo ferroviario d'ispezione; il Prefetto dara', di volta in volta, notizia al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - degli estremi della licenze di circolazione ritirate e delle caratteristiche dei relativi autoveicoli.
[4]La licenza di circolazione e' ritirata per un periodo da un mese a sei mesi.
[5]In caso di successiva violazione e' ritirata per un periodo da tre mesi ad un anno.
[6]Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per le comunicazioni entro 30 giorni dal ritiro della licenza di circolazione.
[7]Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010
