Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010. 62 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Qualora non venga usato il diritto di prelazione di cui all'art. 11, ha titolo di preferenza, per la nuova concessione, a parita' di condizioni, il concessionario di linee automobilistiche finitime.
tolto: La finitimita' va riferita, oltreche' alla materiale concessione o sovrapposizione dei percorsi, anche al complesso economico ed alla finalita' del servizio.
tolto: In ogni caso e' obbligatorio l'essere associati alla organizzazione sindacale competente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art12 · fonte del testo