Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Si incorre nella decadenza della concessione, con perdita della cauzione, nei casi in cui:
tolto: 1° vengano meno i presupposti di capacita' della ditta concessionaria;
tolto: 2° l'esercizio non sia iniziato nel termine stabilito o proceda in modo irregolare;
tolto: 3° il servizio venga sospeso, per cause non dipendenti da forza maggiore, per 15 giorni consecutivi o, saltuariamente, per periodi che, insieme presi, superino la durata di 60 giorni in un anno;
tolto: 4° il concessionario ostacoli comunque l'esenzione dei provvedimenti d'ufficio a norma di legge;
tolto: 5° il concessionario abbandoni il servizio.
tolto: Nel caso di cui al n. 1 la decadenza deve essere preceduta, da diffida intimata alla ditta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art16 · fonte del testo