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[1]Si incorre nella decadenza della concessione, con perdita della cauzione, nei casi in cui:

[2]1° vengano meno i presupposti di capacita' della ditta concessionaria;

[3]2° l'esercizio non sia iniziato nel termine stabilito o proceda in modo irregolare;

[4]3° il servizio venga sospeso, per cause non dipendenti da forza maggiore, per 15 giorni consecutivi o, saltuariamente, per periodi che, insieme presi, superino la durata di 60 giorni in un anno;

[5]4° il concessionario ostacoli comunque l'esenzione dei provvedimenti d'ufficio a norma di legge;

[6]5° il concessionario abbandoni il servizio.

[7]Nel caso di cui al n. 1 la decadenza deve essere preceduta, da diffida intimata alla ditta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art16 · fonte del testo