Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Si incorre nella decadenza della concessione, con perdita della cauzione, nei casi in cui:
[2]1° vengano meno i presupposti di capacita' della ditta concessionaria;
[3]2° l'esercizio non sia iniziato nel termine stabilito o proceda in modo irregolare;
[4]3° il servizio venga sospeso, per cause non dipendenti da forza maggiore, per 15 giorni consecutivi o, saltuariamente, per periodi che, insieme presi, superino la durata di 60 giorni in un anno;
[5]4° il concessionario ostacoli comunque l'esenzione dei provvedimenti d'ufficio a norma di legge;
[6]5° il concessionario abbandoni il servizio.
[7]Nel caso di cui al n. 1 la decadenza deve essere preceduta, da diffida intimata alla ditta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010
