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[1]((L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di noleggio per trasporto di merci e' accordata dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente e previo parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa per quanto riguarda il numero e l'entita' delle autorizzazioni per ogni Provincia.
[2]Il Ministro per le comunicazioni e' autorizzato a determinare, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, i documenti che dovranno essere prodotti dai richiedenti e le modalita' da seguire)).
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010
