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[1]I servizi di piazza per trasporto di merci sono pubblici, debbono essere muniti di tassametro, debitamente controllato dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, e non possono effettuarsi fuori dell'ambito della Provincia di residenza.

[2]L'autorizzazione relativa viene accordata dal Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili - con le modalita' di cui al 1° comma dell'art. 2; ha la durata di un novennio ed e' rinnovabile.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 14 settembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art4 · fonte del testo