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[1]I servizi di piazza per trasporto di merci sono pubblici, debbono essere muniti di tassametro, debitamente controllato dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, e non possono effettuarsi fuori dell'ambito della Provincia di residenza.
[2]((L'autorizzazione relativa viene accordata dal sindaco del Comune a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale e finanziaria, che abbiano la rimessa nel territorio del comune stesso; essa ha la durata di un novennio ed e' rinnovabile.
[3]L'istituzione del servizio di piazza per il trasporto di merci con autoveicoli, il numero delle autorizzazioni da rilasciare ed il tonnellaggio sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale, sentito il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
[4]La deliberazione di cui al precedente comma e' soggetta ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa)).
Testo in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010
