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Sono servizi pubblici di linea per trasporto di merci quelli che effettuano, sullo stesso percorso, e con orari precisati, trasporti per conto di terzi con apposite tariffe, con l'obbligo di resa entro un termine fissato e con stazionamenti in localita' prestabilite e destinate alla presa in consegna, ed alla resa della merce. Essi devono essere prestati per chiunque intenda valersene.

Testo in vigore dal 27 luglio 1935 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art6 · fonte del testo