Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1955 al 16 dicembre 2010. 200 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono accordate a ditte di comprovata idoneita' tecnica, morale e finanziaria:
tolto: a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune;
tolto: b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diversa;
tolto: c) dal Ministero dei trasporti negli altri
tolto: Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in esperimento o definitive.
tolto: Sono in esperimento quelli che si effettuano per la durata di un anno prorogabile, in caso di accertata necessita', per non piu' di un altro anno.
tolto: Ove durante il periodo di esperimento, l'esercente faccia domanda per la concessione definitiva, la concessione in esperimento viene estesa fino ad esaurimento dell'istruttoria.
tolto: Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo massimo di nove anni.
tolto: Il concessionario, quando il servizio abbia proceduto regolarmente, ha diritto di preferenza per la riconferma, a parita' di condizioni, in confronto di ogni altro richiedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1349~art7 · fonte del testo