Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 4 luglio 1967, n. 580.
Abrogato dal 13 agosto 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La presente legge entrera' in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 marzo 1932 - Anno X
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Bottai - Acerbo - Mosconi - Rocco.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 LUGLIO 1967, N. 580
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art22 · fonte del testo