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Nei riguardi analitici il contenuto in ceneri (detratto il cloruro sodico) e il contenuto in cellulosa dei diversi tipi di pane debbono corrispondere a quelli fissati per i tipi di farina corrispondenti. Il contenuto di umidita' del pane, destinato alla vendita al pubblico, viene stabilito come appresso: forme fino a 60 grammi - umidita' non piu' del 26 per cento; forme da 100 a 250 grammi - umidita' non piu' del 28 per cento; forme da 300 a 500 grammi - umidita' non piu' del 32 per cento; forme da 600 a 1000 grammi - umidita' non piu' del 35 per cento; forme da 1500 grammi in poi - umidita' non piu' del 40 per cento.

Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art8 · fonte del testo