Art. 1
[1]Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti: 1° alle « pene criminali » la pena di morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni; 2° alle « pene correzionali » le pene non indicate nei numeri 1° e 3°; 3° alle « pene di polizia » le pene dell'arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire mille.
[2]Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l'ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva