Art. 21

[1]Nella esecuzione delle condanne a pene principali non prevedute dal codice penale si osservano le disposizioni seguenti: 1° il condannato alla detenzione sconta la pena in uno degli stabilimenti in cui si sconta la pena della reclusione, con l'obbligo del lavoro, con l'isolamento notturno e con il regime al quale sono sottoposti i condannati alla reclusione. Egli puo' tuttavia scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale e' assegnato, quella che e' piu' confacente alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. Puo' essergli altresi' permessa una specie diversa di lavoro, anche all'aperto. Il condannato alla detenzione non puo' essere inviato in colonia o in altro possedimento d'oltremare; 2° il condannato al confino, alla interdizione dai pubblici uffici e alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte continua a scontare la pena nei modi stabiliti dal codice penale abrogato.

[2]Se il condannato al confino trasgredisce agli obblighi impostigli, la pena del confino e' convertita in quella della reclusione, da scontarsi con le modalita' stabilite per la detenzione nel numero 1° di questo articolo per il tempo che rimane ancora da scontare. Per la inosservanza degli obblighi derivanti dalla condanna alla interdizione dai pubblici uffici o dalla condanna alla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, si applica l'articolo 389 del codice penale.

Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art21 · fonte su Normattiva