Art. 25
La riprensione giudiziale e' regolata, per i fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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La riprensione giudiziale e' regolata, per i fatti commessi prima dell'attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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Collegamenti
Art. 31
Gli effetti giuridici della recidiva verificatasi prima dell'attuazione del codice penale sono regolati dalle disposizioni del codice penale abrogato. Per determinare la recidiva ed ogni altro effetto penale della condanna, diverso dalle pene accessorie, in relazione…
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art25 · fonte su Normattiva
Art. 11 — Recidiva
Gli effetti giuridici della recidiva gia' verificatasi prima dell'attuazione dei codici penali militari sono regolati dalle disposizioni dei codici penali militari abrogati. Per determinare la recidiva e ogni altro effetto penale della condanna diverso dalle pene…