Art. 27
Le disposizioni stabilite dal capo 2° del titolo 3° del libro 1° del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell'attuazione del predetto codice.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Le disposizioni stabilite dal capo 2° del titolo 3° del libro 1° del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell'attuazione del predetto codice.
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Spiegazione
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Collegamenti
Art. 10 — Circostanze del reato
Le disposizioni stabilite o richiamate dal capo secondo, titolo terzo, libro primo del codice penale militare di pace sulle circostanze del reato si applicano anche relativamente ai reati commessi prima dell'attuazione del codice stesso, quando le disposizioni…
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art27 · fonte su Normattiva
Art. 45
Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191 del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell'attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza, pregiudizio delle garanzie…