Art. 46
[1]Le disposizioni degli articoli 192, 193, 194 e 195 del codice penale si applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l'attuazione del codice.
[2]Le disposizioni dell'articolo 194 non si applicano per gli atti compiuti anteriormente al 19 ottobre 1930.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva