Art. 29
Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte a' termini degli articoli 2 e 97 del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la pena, puo' farsi luogo all'applicazione di misure di sicurezza secondo le disposizioni dell'articolo 52 di questo decreto.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva