Art. 48
Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato nei precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge piu' favorevole al reo.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato nei precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge piu' favorevole al reo.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 16 — Disposizione generale
Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato dai precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge piu' favorevole al reo.…
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art48 · fonte su Normattiva
Art. 2 — Successione di leggi penali
Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione…