Art. 50

[1]Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio a' termini delle leggi anteriori al codice penale, sono trasferite in un manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

[2]In ogni caso competente a revocare il provvedimento di ricovero e' il giudice di sorveglianza.

[3]Qualora la revoca sia negata perche' il prosciolto risulta ancora socialmente pericoloso, si osserva il capoverso dell'articolo 208 del codice penale.

Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art50 · fonte su Normattiva