Art. 5
[1]I reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia fra quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale.
[2]Tuttavia sono considerati contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge e' stabilita la pena della multa non superiore a lire duemila, sola ovvero congiuntamente o alternativamente con l'ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione della specie, anche se determinate in misura fissa o proporzionale.
[3]Non si tiene conto degli aumenti della pena della multa derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.
[4]Quando per il reato sono stabilite, congiuntamente o alternativamente, la pena detentiva e quella pecuniaria, anche se stabilita in misura fissa o proporzionale, per determinare se si tratta di un delitto ovvero di una contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Testo vigente dal 1 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva