Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968.

Testo vigente dal 24 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-06;16~artunico · fonte su Normattiva