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La gestione governativa e' autorizzata a vendere il materiale d'armamento, il materiale rotabile e di esercizio fuori uso a mezzo di apposite gare, il cui prezzo base sara' determinato su conforme parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il ricavato delle vendite affluisce ai fondi per il rinnovo di detti materiali, e potra' essere utilizzato dalla gestione con l'autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;368~art10 · fonte del testo