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Il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento di cui al precedente articolo 1 sara' effettuato secondo un piano quadriennale e per l'importo di sedici miliardi di lire, da stanziare su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di quattro miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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