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Il piano generale di ammodernamento o variazioni al medesimo, nonche' eventuali piani parziali sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata dal commissario e dal vice commissario della gestione. In sede di applicazione del piano dovra' essere sentito il parere del comitato per le gestioni governative ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
