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Il piano di ammodernamento, qualora sia riconosciuto conveniente nei riguardi tecnici, finanziari ed economici, puo' prevedere la sostituzione di linee ferroviarie della rete con servizi di trasporto su strada o funiviari secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
