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Al fine di realizzare il coordinamento della rete delle ferrovie Calabro-Lucane con altri servizi di trasporto eliminando situazioni concorrenziali e servizi superflui, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' autorizzato ad esercitare per mezzo della gestione governativa, valutando la situazione esistente in relazione anche ai prevedibili sviluppi ed orientamenti del traffico, altri autoservizi integrativi della rete ferroviaria o servizi di trasporto funiviario che servano con la medesima un unico bacino di traffico, nonche' a rilevare dagli attuali concessionari, usufruendo delle somme di cui all'articolo 2, autoservizi o servizi di trasporto funiviari interferenti o interdipendenti per finalita' di traffico con la ferrovia e con i servizi sostitutivi di essa.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;368~art6 · fonte del testo