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Il rilievo dei servizi di cui al precedente articolo 6 puo' essere effettuato corrispondendo il prezzo di stima del materiale rotabile e degli impianti, nonche' un corrispettivo che non potra' superare la sesta parte della somma dei prodotti netti nei tre dei cinque anni precedenti il rilievo che hanno dato i maggiori prodotti. L'una e l'altra somma sono determinate previa stima della competente direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il rilievo e' approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del comitato per le gestioni governative.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
