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La gestione governativa e' autorizzata ad effettuare spese di carattere patrimoniale ed a trattare affari aventi comunque riflessi finanziari sino all'ammontare di un milione di lire, nei limiti delle spese preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile, in deroga alla procedura prevista dall'art. 5 della legge 18 luglio 1957, n. 614.

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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