Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)ai commi 272 e 273, le parole: «l'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «la Federazione ciclistica italiana»;
  • b)al comma 273, le parole: «L'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 95 per cento» e le parole da: «con il Ministro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
  • c)al comma 274, le parole: «dall'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Federazione ciclistica italiana».

Testo vigente dal 28 maggio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-05-08;65~art2 · fonte su Normattiva