Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

Art. 9Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza

Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, comma 1:
  • 1)le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
  • 2)dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
  • b)all'articolo 8:
  • 1)al comma 1: 1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»; 1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
  • 2)al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»;
  • 3)al comma 3: 3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 8.000 euro»; 3.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 25.000 euro»;
  • 4)al comma 4: 4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»; 4.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»;
  • c)all'articolo 9:
  • 1)al comma 1: 1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»; 1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
  • 2)al comma 3: 2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»; 2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»;
  • d)all'articolo 13, comma 1:
  • 1)le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
  • 2)dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
  • e)all'articolo 27, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso».

Testo vigente dal 14 maggio 2026

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