Valorizzazione della risorsa mare

Art. 33Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette

All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste». Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee di cui al comma 339 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art33 · fonte su Normattiva