Art. 33 — Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette
All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste». Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee di cui al comma 339 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Testo vigente dal 9 maggio 2026
