Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Negli Istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il provveditore agli studi, su proposta dei capi d'Istituto, puo' affidare un insegnamento fino ad un massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente e nell'ordine, agli insegnanti incaricati abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, a condizione che tale insegnamento, facoltativo per i docenti:
- a)si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto;
- b)non comporti un orario complessivo superiore alle 24 ore settimanali;
- c)sia assegnato dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 16 dicembre 2010
