L'impianto e l'esercizio dei binari di raccordo e degli allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, anche se interessano terreni di proprieta' di terzi, sono autorizzati, previo parere dell'ente locale per quanto riguarda la destinazione urbanistica dei terreni, dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, siano o meno detti raccordi esercitati direttamente dall'azienda medesima.

Testo vigente dal 6 dicembre 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-11-12;1201~art1 · fonte del testo