Per la costruzione e l'esercizio di tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato, si applicano le norme e condizioni di sicurezza stabilite per gli impianti similari delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 6 dicembre 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-11-12;1201~art4 · fonte del testo