Art. 3
Le competenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in materia di raccordi sono trasferite all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.
Testo vigente dal 6 dicembre 1968
