Rimane ferma la norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1949, n. 106, modificato dall'articolo 13 della legge 1 febbraio 1960, n. 26, concernente il contributo nelle spese di sorveglianza dovuto, nei casi previsti, per l'esercizio dei raccordi.

Testo vigente dal 6 dicembre 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-11-12;1201~art6 · fonte del testo