Il primo comma dell'art. 4 della legge 13 giugno 1960, n. 604, e' sostituito dal seguente: "Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse al 30 giugno 1962. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti".

Testo vigente dal 31 dicembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1578~art7 · fonte su Normattiva