Art. 1
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Ferme restando le norme relative alle distanze risultanti dal codice civile e dai regolamenti locali, le proprieta' laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutti i pesi e servitu' di cui agli articoli da 55 a 79 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ed alle altre maggiori servitu' di cui al titolo V della legge stessa, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1968 al 30 novembre 1980
