Art. 3
Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1968 al 30 novembre 1980. 39 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli articoli 234 e 236 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegato F, e gli articoli 66 e 68 del testo unico per le ferrovie concesse, approvato con il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono abrogati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-11-12;1202~art3 · fonte del testo