Art. 5
Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
Articolo abrogato dal d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753.
Abrogato dal 30 novembre 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1968 al 30 novembre 1980. 176 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 239 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e l'articolo 71 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, modificato dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, sono modificati come segue: "Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate, dagli organi competenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le ferrovie statali, e dalla competente Direzione compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le ferrovie concesse, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli precedenti. La Direzione compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, da', mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione ai concessionari interessati delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-11-12;1202~art5 · fonte del testo